Ferie
Sanità pubblica
Art. 19 CCNL 1.9.95
Art. 8 CCNL 7.4.99 integrativo
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Dall’art. 30 del CCNL del 19 gennaio 2005 e dai contratti aziendali, così come definito dall’art. 7 comma F, in cui si definisce che “la programmazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie del personale di cui all’art.30 è di competenza della contrattazione aziendale.
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In caso di recesso a seguito del periodo di prova la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
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Art. 14 – Periodo di prova… In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
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I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
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I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
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Non specificato.
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La prestazione aggiuntiva ai Part Time orizzontali può essere richiesta dall’Azienda per garantire la continuità delle prestazioni all’utenza e/o qualora la struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio, e/o maternità, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti.
Oppure l’Azienda può ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all’art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie; precisando che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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La durata delle ferieè di 32 giorni lavorativi.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti a 28.
I dipendenti neo assunti hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie, ridotti a 26 giorni se il sabato e domenica non si lavora.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
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Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare ed alla festività del santo patrono se ricadente in giorno lavorativo.
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Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
A fronte del chiarimento Aran, secondo il quale i 15 giorni di ferie aggiuntive:
devono essere fruiti in una unica soluzione nell’anno di competenza senza possibilità di frazionamento indipendentemente dalla particolare articolazione dell’orario svolto su 5 o 6 giorni,
nella fruizione delle ferie aggiuntive, che riguardano il riposo biologico, rimangono assorbiti i riposi settimanali e compensativi e le eventuali festività che ricadono nel periodo,
alcune Aziende Sanitarie nell’applicazione di tale istituto hanno ritenuto di non attenersi all’ipotesi di cui al secondo punto, considerando che nei 15 giorni di ferie aggiuntive non sono computabili eventuali giorni festivi né di riposo domenicale nonché la giornata del sabato per coloro che operano in 5 giorni su 7. Tale orientamento è stato seguito anche dai giudici di merito. (Sent. Trib. di Venezia – Sez lavoro – del 3 febbraio 2004)
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Si ma solo se si appartiene al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, compete in aggiunta ai 30 giorni di ferie, un periodo di permesso retribuito di giorni 15. Tale periodo viene riconosciuto in toto anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
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Non specificato.
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Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con ri ferimento a giornate lavorative di sei ore.
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Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilità.
nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte le particolari
indennità di turno o per lavoro notturno per l’erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l’effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo
feriale.
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No. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
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Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
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Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a
norma del 1° comma del presente articolo.
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Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre.
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L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno.
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Non specificato.
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Si, a meno che non ci si dichiari disponibili a prestare servizio in altro reparto in cui non è prevista la chiusura estiva.
Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’Azienda.
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Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
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Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
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Non specificato.
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Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
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Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a €8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva.
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Non specificato.
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ART. 44 – Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete una indennità di trasferta pari a € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’azienda; il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
3. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,26. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26, per i due pasti giornalieri.
Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I dipendenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma forfetaria di € 20,66 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
6. A titolo meramente esemplificativo tra le attività indicate nel comma 5 sono ricomprese le seguenti: attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; attività che comportino imbarchi brevi; interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l’indennità di cui al comma 2, lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto, nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda.
12. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
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Non specificato.
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ART. 45 – Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: indennità di trasferta per sé ed i familiari; rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
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Non specificato.
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Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, viene corrisposta sotto forma di rischio radiologico l’indennità nella misura di € 103,29 mensili lorde.
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Non specificato.
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L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa (€ 1.549,37)ed una variabile (€ 1.549,37). L’indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla
parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L’indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
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Non specificato.
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ART. 26 – Indennità per l’assistenza domiciliare
Al personale del ruolo sanitario che espleta in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16
lordi.
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
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Non specificato.
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ART. 27 – Indennità SERT
Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16 lordi.
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti.
Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
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Non specificato.