Indennità​

Sanità pubblica

CCNL 7.4.99 Art. 21
Al dipendente con funzione di Posizione Organizzativa compete un’indennità di funzione in misura variabile da un minimo di € 1.549,37
ad un massimo di € 9.296,22 corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.
Nel casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell’azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l’ultima fascia, allo stesso viene attribuito – a titolo personale – un importo pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso(dai 2 ai 4 mesi a seconda dell’anzianità di servizio).

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Nella misura di € 20,66 lorde per ogni giornata. L’istituto rimane regolato dall’art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Nella misura fissa ed uguale per tutti di € 0,15 giornaliere per il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), ai sensi della legge 9 aprile 1953, n.310 e successive modificazioni.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Nelle misure di cui all’art. 52 del D.P.R. 270/1987.
Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,39.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell’azienda o ente. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all’VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell’azienda o dell’ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 1,81. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Agli operatori professionali coordinatori – caposala ed ostetriche – che non effettuano i turni ma operano su un solo turno – in quanto responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura – compete un’indennità mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l’indennità di cui al comma 6.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Al personale infermieristico per ogni giornata di effettivo servizio prestato (e per i riposi compensativi) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Al personale infermieristico per ogni giornata di effettivo servizio prestato (e per i riposi compensativi) nelle nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Al personale infermieristico per ogni giornata di effettivo servizio prestato (e per i riposi compensativi) nei servizi di malattie infettive: € 5,16

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un’indennità mensile, lorda di € 28,41, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l’indennità del comma 6.

Sanità privata

Non specificato.

 
Sanità pubblica

Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a €8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

ART. 44 – Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete una indennità di trasferta pari a € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’azienda; il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
3. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,26. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26, per i due pasti giornalieri.
Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I dipendenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma forfetaria di € 20,66 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
6. A titolo meramente esemplificativo tra le attività indicate nel comma 5 sono ricomprese le seguenti: attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; attività che comportino imbarchi brevi; interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l’indennità di cui al comma 2, lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto, nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda.
12. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

ART. 45 – Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: indennità di trasferta per sé ed i familiari; rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, viene corrisposta sotto forma di rischio radiologico l’indennità nella misura di € 103,29 mensili lorde.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa (€ 1.549,37)ed una variabile (€ 1.549,37). L’indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla
parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L’indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

ART. 26 – Indennità per l’assistenza domiciliare
Al personale del ruolo sanitario che espleta in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16
lordi.
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

Sanità privata

Non specificato.

Sanità pubblica

ART. 27 – Indennità SERT
Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16 lordi.
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti.
Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

Sanità privata

Non specificato.