Ordine di servizio
E’ sempre possibile disattendere un ordine di servizio quando comporta, per chi lo riceve, anche solo il rischio di commettere un reato penale. E’ poi possibile disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni di carattere personale che impediscono al dipendente di ottemperarvi dando puntuale dimostrazione dell’impedimento. Quali impedimenti comprovabili?
Quelli collegati allo stato di necessità (art. 54 del C.P); Quelli collegati alla forza maggiore (art. 45 del C.P)esempio: rifiuto di rientrare in servizio in quanto in tale giorno affidato a se il figlio minore, senza alcuna possibilità di poterlo affidare a terzi e dovendo evitare il reato di abbandono di minore.
Gli infermieri non dovrebbero avere interesse di esporsi a responsabilità penali “delegate” circa, ad esempio, l’abbandono di incapace a fronte del dovere di garantire assistenza infermieristica all’interno delle proprie U.O. Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR 3/57 e art 28 del CCNL Comparto Sanità 95, hanno il diritto-dovere di non eseguire alcuna “palesemente illegittima” disposizione verbale nè rinnovata per iscritto attinente alla richieste dei superiori gerarchici di abbandono, ad esempio, dell’unita operativa per lo svolgimento di mansioni inferiori.
E’ una disposizione impartita da un superiore gerarchico sul quale ricade la responsabilita’ dei fatti ad essa conseguenti. L’art. 51 del Codice Penale “Ordine del superiore gerarchico” stabilisce che, nell’ipotesi in cui chi riceve l’ordine si accorga che trattasi dell’ordine di commettere un reato, anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha dato l’ordine. In qualità di responsabili dell’assistenza infermieristica è opportuno motivare il rifiuto in fatto e in diritto. L’impiegato (lavoratore subordinato) deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico in merito alle proprie funzioni e mansioni.
E’ la capacita’ di dare conto delle proprie azioni in rapporto ad una sanzione, a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento. Essere “responsabili” determina un rapporto causa-effetto: chiunque con le proprie azioni cagioni un danno ad altri e’ tenuto a ripararlo. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno stesso.
E’ il complesso di attivita’, compiti e funzioni che il lavoratore e’ obbligato a svolgere a favore del datore di lavoro, un adempimento professionale da parte del lavoratore a cui corrisponde l’obbligo di retribuzione ex parte datoris.
Art. 2103 Codice Civile “Mansioni del lavoratore”
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
CCNL COMPARTO SANITA’ CATEGORIA D – DECLARATORIA -Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Dal Codice Deontologico
Art. 4.7 “L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi …..
Artt. 6.2. L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
Artt. 6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole
Artt. 6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all’autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.
Tutti i concetti e le definizioni sopraespresse devono inquadrarsi considerando il disposto del DM 739/94, Profilo Professionale dell’Infermiere, che lo individua quale professionista responsabile dell’assistenza generale infermieristica e nel garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.
All’art. 28 del CCNL dell’1 settembre 1995 la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi del dipendente”
CCNL 95 art. 28 h) DOVERI DEL DIPENDENTE
Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima è tenuto a darne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione salvo che la disposizione sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Sanità privata art. 30 ccnl 2001
Il lavoratore deve attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione ed osservare in modo corretto i propri doveri
Qualora, a fronte di uno status giuridico disciplinato dalle normative ad hoc, vengano impartite disposizioni di servizio che espongono arbitrariamente gli infermieri al delitto previsto e punito dall’art. 591 del C.P., si condanna la condotta di “abbandono di persona incapace per qualsiasi motivo di provvedere a se stessa”, e per la quale l’infermiere ne ha la custodia e deve provvedere alla cura (Cassazione penale, sez. V, 12-10-82). Il 591 c.p., in virtù della tipologia degli interessi protetti, è diretta a prevenire comportamenti che, con l’abbandono, pongono in pericolo l’incolumità di soggetti ritenuti meritevoli di protezione per le loro condizioni psico-fisiche. E non ha rilevanza se l’abbandono sia solo di carattere temporaneo, quanto la presunzione di messa in pericolo dell’integrità fisica degli assistiti. (Cassazione penale sez. V, 28-3-90)
Chiunque abbandona:
– una persona minore degli anni 14
– una persona incapace per malattia di mente o di corpo
– per vecchiaia
– per altra causa
di provvedere a se stessa, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni
Può essere impartito verbalmente in caso di urgenze ed emergenze.
Successivamente si deve pretendere che l’ordine sia reiterato per iscritto.
Il cambio turno dall’oggi per domani, invece, deve sempre essere impartito per iscritto a garanzia del lavoratore per 2 motivi: copertura in caso di infortunio in itinere, e giustificazione in caso di contestazione di assenza ingiustificata. Se non segue alcuna comunicazione scritta, inviare a chi impartisce l’ordine una memoria così concepita:
Come da vs. disposizione verbale, il giorno x dalle ore y alle ore z ho svolto la mia attività professionale presso……
Inviare tramite raccomandata o protocollo interno
Caratteristiche dell’ordine di servizio
1) Deve essere redatto in forma scritta;
2) Deve essere tempestivo;
3) Deve essere impartito presso il luogo di lavoro;
4) Deve contenere la Motivazione;
5) Deve provenire dal responsabile del servizio (art.16 D.P.R. 3/1957);
6) Deve essere chiaro;
7) Deve indicare la data di emissione
8) Deve essere nominativo
L’ordine di servizio deve essere impartito per iscritto, con l’eccezione dei casi di urgenza (in questi casi sarà possibile ed opportuno, dopo, chiedere la conferma scritta dell’ordine
Il lavoro, soprattutto quello a turni, deve essere organizzato secondo criteri di continuita’, preventiva conoscenza, pianificazione
Il lavoro straordinario non puo’ essere fattore ordinario di programmazione
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio (art. 34 ccnl cit.)
E’ possibile richiedere ai dipendenti non ricompresi nei turni di pronta disponibilità di rientrare in servizio. Ma anche in tal caso se sussistono i presupposti di cui agli artt. 51 e 45 del CP, vi è possibilità di non ottemperarvi.
Non è obbligatorio possederlo, non è obbligatorio, se posseduto, fornire il numero telefonico all’azienda.
L’ordine impartito telefonicamente non garantisce chi lo riceve che ad impartirlo sia effettivamente l’autorità che può farlo.
L’ordine impartito telefonicamente non garantisce chi lo emana che ad riceverlo sia effettivamente il dipendente.
E’ possibile, e si incorre nella sola indebita violazione della privacy.. Ma sul piano tecnico la registrazione costituisce un elemento molto debole sul piano probatorio in quanto non da certezza delle condizioni di tempo e di luogo in cui è avvenuto il colloquio.
Ordine di servizio in busta aperta:
deve essere certamente consegnato nelle mani del dipendente che ne rilascia ricevuta o quanto meno deve esservi testimonianza del rifiuto del dipendente a ricevere l’ordine o rilasciare ricevuta
Ordine di servizio in busta chiusa:
Non ha nessun valore l’ordine di servizio recapitato nella buca delle lettere, in portineria, dai vicini, non potendosi dimostrare che il dipendente ne sia entrato in possesso in tempo utile a darvi corso. L’ordine di servizio deve comunque pervenire in anticipo al lavoratore ove lavora. Il lavoratore non e’ tenuto a farsi reperire al proprio domicilio ad eccezione della disponibilita’
Non esiste un numero minimo di ordini di servizio ma se ne può contestare l’abuso, anche in funzione della questione mobbing, attraverso l’art. 7 del “Comitato per Pari Opportunità” che prevede misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.
Per le pronte disponibilità il numero previsto è di 6 turni mensili. Per lo straordinario il limite annuo per dipendente è di 180 ore (15 mensili).
L’orario massimo giornaliero è fissato dall’art. 26 del CCNL 7/4/1999 in 12 h continuative. Se si turna su 8 ore, altre 4 ore in servizio. Il Dlgs 66/2003 stabilisce in 11 ore il riposo giornaliero continuativo, il che farebbe deporre per 13 ore di lavoro consecutive nelle 24 ore